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Ordinanza n. 36/2024

Dettagli della notizia

Taglio alberi e piante pericolanti

Data:

28 Agosto 2024

Tempo di lettura:

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Descrizione

ORDINANZA N. 36/2024

Oggetto: taglio alberi e piante pericolanti
IL SINDACO
ACCERTATO che lungo il margine delle strade comunali ricadenti nel territorio del Comune di,Gignod, specificatamente nei tratti Roisod/Les Croux e Champorcher/Var Buthier, sono presenti alberi di alto fusto, quali abeti, pini e larici, a ridosso del ciglio stradale o che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali, a distanze inferiori a quelle stabilite dagli art. 892 e 893 del Codice Civile;
CONSIDERATO inoltre che lo stato di abbandono dei terreni boschivi e la conseguente incuria delle alberature, nella circostanza di persistenti precipitazioni a carattere piovoso, nevoso e di forti venti, possono provocare danni a persone o cose;
RILEVATO che quanto sopra costituisce pericolo per la pubblica incolumità, per il transito veicolare e pedonale, in quanto può ritardare il lavoro dei mezzi sgombero neve, causare la chiusura delle strade ai mezzi di soccorso, pregiudicare alla visuale della segnaletica e in generale limitare il campo visivo degli utenti della strada, nonché creare pericolo per chi si presta a rimuovere il materiale caduto sulla carreggiata;
RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita della vegetazione la quale, in caso di caduta, può creare pericolo e intralcio alla circolazione viaria e pedonale;
VISTE anche le numerose segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature potenzialmente pericolose;

RILEVATA pertanto la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche, effettuino idonei interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, consistenti nel tagliare gli alberi, i rami cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti e che nascondono la segnaletica, e/o che compromettono comunque la sicurezza pubblica;
VISTI gli articoli 892,893,894,895 e 896 del Codice Civile;
VISTI gli articoli 1,16,17,18,19,20,29,30 e 31 del D.L.gs. 285/92 (Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 495/92;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati, di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le strade comunali situate nel territorio del Comune di Gignod sopra denominate di:
-tagliare gli alberi di alto fusto, siti entro tre metri dalla sede stradale, soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al pubblico decoro dei luoghi.
-adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
-che detti interventi devono essere eseguiti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
-eseguire eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli articoli 891 e seguenti del Codice Civile;

AVVERTE

  • I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell’applicazione dell’art.29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
  • per ogni altra violazione alle altre disposizioni del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, come stabilito dall’art.7 bis del D.Lgs.18/08/2000 ,n.267;
  • l’esecuzione degli interventi prescritti, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l’intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, dovrà essere eseguita a regola d’arte ed in particolare per le operazioni di taglio e/o potatura ed occupazione della sede stradale, dovrà essere data comunicazione alla Polizia locale ed adottata ogni cautela per evitare pericolo per la pubblica incolumità;
  • tutti gli interventi di cui sopra, compresi quelli di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2024.
  • Scaduto il suddetto termine si procederà , senza ulteriore avviso, all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia, nonché all’attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti con le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all’emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

COMUNICA inoltre che

  • E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata alla Stazione Forestale di Etroubles, al Comando dei Carabinieri di Aosta, alla Polizia locale di Gignod, per le relative competenze ed è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio digitale del Comunale.
  • Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell’art.13 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19.
  • L’agente dell’ufficio di polizia locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione  all’Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.
  • Sono incaricati dell’esecuzione della presente tutti i funzionari ed agenti di cui all’art.12 del C.d.S.
  • In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art.197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
  • Si rammenta altresì il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusi, conduttore ecc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art.2051 del Codice Civile.

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al T.A.R. oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ultimo aggiornamento: 28/08/2024, 10:39

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